Secam: Confconsumatori fa chiarezza su conciliazione e azione di classe pubblica
Molti cittadini hanno contattato gli Avvocati Peschiera e Barreca della CONFCONSUMATORI di Mantova informandoli di aver ricevuto da SECAM, in risposta alla raccomandata di contestazione del dovuto, una lettera con la quale quest’ultima dichiara di riservarsi di intraprendere immediatamente le più opportune azioni giudiziali per la tutela del suo corretto operato. Secondo confconsumatori questo non dovrebbe preoccupare gli utenti.
«Trattasi, per lo più, di una frase di chiusura delle lettere più di stile che di contenuto sostanziale» spiegano gli avvocati che aggiungono «Secam è libera di adire le vie legali davanti alle autorità giudiziarie competenti, ma altrettanto libero è l’Utente di manifestare il proprio pensiero (ovviamente nei limiti ex lege previsti) e di difendersi o agire legalmente in tutte le più opportune sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».
Ultimamente Secam S.p.a. ha sottoscritto un protocollo di conciliazione paritetica con le associazioni dei Consumatori presenti nella provincia di Sondrio. I regolamenti di esecuzione dei Protocolli normalmente disciplinano un procedimento di conciliazione in cui il consumatore è rappresentato da un conciliatore di sua fiducia che lo assiste e l’azienda da un proprio conciliatore. Negli incontri i conciliatori, le due parti cercano di raggiungere un’intesa che – se conseguita – viene formalizzata in un verbale che diventerà vincolante sia per il consumatore che per l’azienda, ponendo così fine alla controversia. Se l’accordo non viene raggiunto si redige verbale di mancata conciliazione, che consentirà di proseguire il reclamo nelle opportune sedi giudiziarie.
Normalmente, la procedura inizia con l’invio di una lettera di reclamo all’azienda da parte dell’Utente/Consumatore. Nel caso in cui la risposta ottenuta non venga ritenuta esaustiva allora diverrà possibile, tramite una delle associazioni dei Consumatori e degli Utenti, avviare la procedura di conciliazione, compilando la relativa domanda.
Per quanto invece riguarda l’azione di classe pubblica predisposta tramite la raccolta di firme, invece, «si tratta di un istituto giuridico a tutela di posizioni collettive, laddove il D.Lgs 198/09 consente ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei e ad una pluralità di utenti e consumatori, di agire in giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, i quali nello svolgimento delle proprie attività, abbiano leso i loro diritti» precisa Confconsumatori.
«Condizione necessaria ed imprescindibile dell’azione è, tuttavia, la notifica preventiva di una diffida in via amministrativa all’organo di vertice dell’ente interessato, nella quale vanno indicati gli interventi necessari da compiersi entro il termine di novanta giorni al fine di ripristinare e migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, o dei concessionari di pubblico servizio, nei confronti della collettività.
Pertanto, si tratta di mezzi di tutela totalmente diversi sia nelle finalità che nel procedimento – continuano – Per rendere più esplicita e comprensibile la differenza, si pensi al caso di un utente che lamenti il guasto del proprio contatore ed il mancato tempestivo riscontro di Secam alla richiesta di riparazione e di intervento per verificare la corretta misurazione dello stesso. Questa è una tipologia di contestazione individuale che potrà giustificare la richiesta di un procedimento di conciliazione. Diversamente, se le situazioni di doglianza dovessero riguardare una pluralità di Utenti che si vengano a trovare in identica situazione pregiudizievole dei loro diritti in modo diretto, concreto ed attuale (ad esempio: attribuzione di una quota fissa ad ogni singolo condomino, anche se il contatore dell’acqua che serve il condominio è uno solo) si potrà attivare – come si sta ponendo in essere – l’azione di classe pubblica» concludono Avv. Marina Peschiera e l’Avv. Giuseppe Barreca .