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Ott
Telefonia: in caso di recesso, l’operatore non può addebitare costi
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Telefonia: il recesso da un operatore non può comportare per legge dei costi
Tribunale, Taranto, sez. II civile, sentenza 28/09/2016 n° 2707
Le disposizioni introdotte dal decreto Bersani, altro non sono, che una conferma della interpretazione sulla gratuità del recesso. “Come reso palese dalla lettera della norma ma soprattutto dall’intenzione del legislatore il recesso in parola non deve comportare un costo (vedi art. 12, I co., delle Preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”).
L’intento del legislatore evidentemente è quello di favorire la concorrenza piena nel mercato della telefonia eliminando i costi correlati al recesso operato dall’utente – parte debole del rapporto.
Il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest’ultimo caso si ha un passaggio dell’utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gatuito.
Solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso – ed all’operazione conseguente della disattivazione – potrebbero essere sopportati dall’utente.”
leggi l’articolo Di
Enrica Maria Crimi su http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/04/operatori-telefonia-contratto-recesso-costi