Codice del Consumo: le modifiche alla disciplina sulla vendita di beni
Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data (D.lgs. n.170/2021)
Entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 le modifiche apportate al Codice del Consumo e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Il d.lgs. 170/2021 (testo in calce) ha apportato delle modifiche al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in attuazione di una direttiva europea. Le modifiche riguardano la vendita di beni tra venditore e consumatore, non più limitata ai beni di consumo. La nozione di bene, infatti, viene estesa sino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”. Sono previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni – in particolare di quelli digitali – e di errata installazione. Sono elencati gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore anche con riferimento agli aggiornamenti. Le norme sui requisiti di conformità – soggettivi e oggettivi – sono più specifiche e analitiche rispetto al passato. Inoltre, viene mantenuta la presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno da quel momento: prima della modifica in commento il termine era di 6 mesi, ora, invece, è raddoppiato.
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