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Polizze ramo III e aspetti fiscali

Polizze ramo III e aspetti fiscali

Una guida sul regime fiscale delle polizze ramo III

BENEFICI FISCALI

La parte di premio nei fondi interni unit linked destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall’imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986). Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

IMPOSTA SUI PREMI

Non è prevista l’applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti assicurativi sono:

  • se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 26- ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l’ammontare dei premi lordi versati. Le prestazioni erogate in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973);
  • se corrisposte in caso di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44 lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato – come da normativa vigente – (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata.
A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

IMPOSTA DI BOLLO

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, i prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettati ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l’anno.
L’imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked, tranne per il periodo di scadenza o di riscatto della polizza dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked. L’imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto della polizza.

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