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Caso FWU life insurance

Gruppo Fwu Life Insurance in dissesto: cosa sono le polizze di ramo III sottoscritte da migliaia di clienti, e cosa fare ora?


La vicenda Fwu 
– A luglio, è stato reso noto il deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria. Entrambe le compagnie operano anche in Italia vendendo polizze vita, specialmente unit linked. Sul sito italiano affermano di aver “guadagnato la fiducia di oltre 107.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo”. Secondo Ivass, in Italia le compagnie hanno raccolto risparmi per almeno 400 milioni di euro. Secondo il presidente di Confconsumatori, Marco Festelli, per i clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali, ma non è il caso di procedere al ‘panic selling’: la disciplina europea prevede forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle

I consigli– È bene continuare a tenersi aggiornati sulla vicenda, confrontandosi con l’intermediario che ha venduto la polizza. Inoltre, come ricorda l’avvocato Antonio Pinto, responsabile Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti previsti dalla Direttiva IDD. Ad esempio, quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria. La giurisprudenza si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando: a) non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa); b) non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario; c) il prodotto assicurativo non era adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento; d) le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite nel questionario Mifid; e) ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti. In casi come questi, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a riavere quanto investito.quali il cliente ha investito. Ma i tempi per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi.

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ConfConsumatori Taranto
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